di MARCO CAUSI

È stato approvato dalla Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale lo schema di decreto recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Lo schema aveva un impianto di partenza molto debole, figlio di tre circostanze: l’attuale debolezza politica del Campidoglio, anche in seguito alla bocciatura della candidatura olimpica; l’interposizione della Regione Lazio nel processo di conferimento delle funzioni amministrative assegnate dalla legge 42/2009 al Comune di Roma; la crisi di finanza pubblica, che impedisce di dotare il decreto di risorse aggiuntive.
Il secondo decreto, insomma, che avrebbe dovuto riguardare “poteri e risorse”, rischiava di arenarsi. Durante i lavori parlamentari lo schema iniziale è stato migliorato con l’pporto decisivo delle idee e delle proposte di tutte le componenti politiche, ma soprattutto del Partito Democratico.
Ecco le principali novità in dieci punti:
1. Prospettiva della città metropolitana
Il processo di definizione del nuovo ente “Roma capitale”, previsto nell’articolo 114 della Costituzione, viene inserito nella prospettiva della città metropolitana. D’altra parte l’intervenuta abolizione delle province obbliga anche Roma, al pari di tutte le grandi città italiane, a confrontarsi con il tema delle funzioni di area vasta. Lo stesso processo di definizione della città metropolitana di Roma, che la legge 42 aveva inquadrato con un percorso atipico, dovrà essere riportato nell’alveo dei meccanismi di riforma in corso di discussione sul nuovo Codice delle autonomie.
2. Doppio binario Regione-Stato per il conferimento delle funzioni amministrative
Le funzioni aggiuntive previste dalla legge verranno affidate al Comune di Roma con un doppio binario, per iniziativa sia dello Stato (con ulteriori decreti di attuazione della 42) sia della Regione (con legge regionale, in base all’intesa stipulata fra Regione Lazio e Comune di Roma).
3. Beni culturali
In materia di beni culturali si è operata una più giusta distinzione tra la funzione di tutela, che resta in capo allo Stato, e quella di concorso alla valorizzazione, che è esercitata attraverso un nuovo strumento (la Conferenza delle Soprintendenze) nell’ambito dei beni definiti dalla legge delega (beni storici e artistici). La Conferenza potrà diventare uno strumento per accelerare i processi di autorizzazione nell’ambito dei programmi di valorizzazione concordati. La Sovraintendenza capitolina potrà partecipare alle conferenze di servizio in materia di archeologia preventiva.
4. Quantificazione degli oneri per il ruolo di capitale
 Verrà quantificato dalla COPAFF, in collaborazione con ISTAT e IFEL, come previsto dalla legge, il maggior onere per il Comune di Roma derivante dall’esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.
5. Investimenti e infrastrutture.
L’ente Roma Capitale è inserito nel circuito della programmazione ordinaria degli investimenti pubblici nazionali attraverso apposite Intese istituzionali di programma, e potrà siglare Accordi di programma quadro e Contratti istituzionali di sviluppo, partecipando, ove interessato, alle riunioni del CIPE, e ottenendo le eventuali sponde di cofinanziamento nazionale per le infrastrutture ricadenti nel territorio romano che hanno interesse nazionale. Il completamento del programma delle reti metropolitane e del trasporto si ferro, che tanta importanza ha per portare Roma al livello della grandi capitali europee, potrà essere inserito nella programmazione nazionale, evitando la scorciatoia dei grandi eventi ed evitando soprattutto gli improbabili (e pericolosi) project finance che sono stati sottoposti al giudizio dell’attuale Giunta capitolina, e ancora da essa non rigettati.
6. Basi fiscali locali per il finanziamento degli investimenti di carattere nazionale
Per la sua quota di finanziamento degli investimenti di carattere nazionale Roma capitale potrà istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un’ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero, e potrà utilizzare anche parte dei proventi dell’imposta di soggiorno. La legge attuale permette a Roma di portare il contributo di soggiorno fino a 10 euro (5 per gli altri comuni), il decreto vincola Roma a usare questo margine esclusivamente per gli investimenti sulle infrastrutture nazionali.
7. Patto di stabilità
Ogni anno Roma capitale concorderà con il Ministero dell’economia e delle finanze le modalità e l’entità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato accordo, il concorso di Roma capitale sarà stabilito in base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.
8. Legge di stabilità.
Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese per l’esercizio delle funzioni amministrative aggiuntive conferite, di quelle sostenute in quanto capitale e le spese per investimenti derivanti dal programmazione infrastrutturale nazionale. La legge di stabilità provvederà alla compensazione degli effetti finanziari. Insomma, Roma non ottiene risorse ma canali “speciali” da contrattare anno dopo anno, anche sulla base dei progetti d’investimento che sarà in grado di promuovere a livello nazionale.
9. Servizi pubblici locali
Le risorse destinate dallo Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze.
10. Rendicontazione della gestione commissariale
Il Commissario straordinario dovrà inviare annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell’Interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all’interno della gestione commissariale e l’illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
Il decreto, così modificato, attiva un processo ben lungi dall’essere completato: ci vorranno nuovi decreti, o leggi regionali, per il conferimento delle funzioni; ci vorrà un nuovo decreto per il trasferimento di patrimonio, previsto dalla legge delega ma non attuato.
Ma ci vorrà, soprattutto, una città in grado di darsi una rappresentanza politica all’altezza delle sfide del futuro, che dovranno essere improntate al massimo di rigore e trasparenza.

Marco Causi

 

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